Assocert - Associazione Italiana per il Sostegno della Conformità dei Prodotti delle Professioni e delle Certificazioni 
Verifiche 462/01 verifiche art.71
D.Lgs. 81/08
MODELLO 231/01
 

Circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9/2013: nuovi chiarimenti sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (ai sensi del D.M. 11/04/2011)
Pubblicato il 13/maggio/2013, 10:01

Con la circolare n. 9 del 5 marzo 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito una serie di importanti chiarimenti riguardanti il regime delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, la cui obbligatorietà è sancita dall’ art 71 comma 11 del D. lgs. 81/08.

Un primo chiarimento, di natura “procedurale”, concerne l’ ipotesi di affidamento diretto, da parte del datore di lavoro, della verifica periodica al Soggetto Abilitato; il datore di lavoro che abbia affidato l’ esecuzione della verifica ad un Organismo Abilitato, essendo decorso il termine di 60 o 30 giorni dalla richiesta (rispettivamente nel caso di prima verifica periodica e di verifica successiva alla prima), è tenuto a comunicare all’ Organo Preposto (Inail, Asl/Arpa), nel più breve tempo possibile, il nominativo dell’ Organismo Abilitato che ha effettuato la verifica.

Nell’ ipotesi di pagamento anticipato delle tariffe dovute (stabilite con Decreto Dirigenziale del 23/11/2012), è stato opportunamente chiarito che i termini temporali per l’ esecuzione delle verifiche periodiche decorrono dalla  data della richiesta e non da quella del pagamento.

La circolare n 9/2013 chiarisce, inoltre, la disciplina relativa alla prima verifica periodica dei ponteggi sospesi motorizzati (a titolo esemplificativo sono richiamate le macchine agricole raccoglifrutta), privi della marcatura CE ed immessi sul mercato prima del 31/12/1996 (ossia prima dell’ emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di Prodotto). Tali attrezzature (per le quali l’ obbligo delle verifiche periodiche era già stabilito dalla normativa previgente al D. lgs. 81/08) rimangono  soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982.

Se non sono ancora state immatricolate, la relativa richiesta deve essere inoltrata all’ Inail che provvede ad assegnare all’ attrezzatura un numero di matricola e a comunicarlo al datore di lavoro. Trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola, il collaudo potrà essere effettuato da un tecnico abilitato ( art 4 del D.M. 04/03/1982). Al termine del collaudo le attrezzature seguono il regime delle verifiche periodiche successive alla prima  di competenza dell’ Asl/Arpa.

La circolare ministeriale n. 9/2013 precisa, infine, che non rientrano tra le attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche periodiche ai sensi dell’ art 71 del D.lgs. 81/08, i carrelli elevatori a forche (comunemente chiamati muletti) dal momento che non si configurano come apparecchi di sollevamento secondo la definizione fornita dalla norma UNI – ISO  4306-1 (apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante ganci o altri organi di presa)

Diversamente  le medesime attrezzature saranno soggette alle verifiche periodiche obbligatorie qualora siano munite di accessori per il sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili che  conferiscano loro la funzione di apparecchio di sollevamento.

Al pari dei muletti, sono esclusi dal regime delle verifiche periodiche i cargo loader aereoportuali (non essendo configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrando tra le attrezzature di cui all’ Allegato VII del D. lgs. 81/08) e le attrezzature destinate alla raccolta di rifiuti  seppur provviste di braccio articolato e dispositivi di aggancio.

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