Assocert - Associazione Italiana per il Sostegno della Conformità dei Prodotti delle Professioni e delle Certificazioni 
Verifiche 462/01 verifiche art.71
D.Lgs. 81/08
MODELLO 231/01
 

Elenco verificatori D.P.R. 462/01 


Regolamento Verifiche D.P.R. 462/01


POLITICA DELLA QUALITA'

Il DPR 462/01 disciplina la messa in esercizio e l’omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché le comunicazioni agli organi ispettivi e le verifiche periodiche obbligatorie degli stessi. Sono autorizzati ad eseguire le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del citato decreto solo organismi accreditati presso il ministero delle attività produttive, l’ASL e l’ ARPA (artt. 4 e 6).

La Metide SRL con decreto del 16/01/2023 è stata rinnovata l'autorizzazione ad eseguire le suddette verifiche quale organismo di ispezione di tipo A, per le seguenti tipologie di impianto:

  • Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
  • Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V.
  • Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione

è possibile visualizzare il decreto dirigenziale del 16/01/2023

Dal 01/01/2020 con D.L. 162 del 30/12/2019 il legislatore obbliga (art. 36), per le verifiche di messa a terra, all’esclusivo utilizzo del TARIFFARIO ISPESL 07/07/2005
È stato convertito in Legge il DL 162/19 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica“. Il documento conferma le modifiche al DPR 462/01 introdotte dalla prima stesura dell’articolo 36 “informatizzazione INAIL”, con l’unico emendamento approvato al comma 1:

Art. 36 – Informatizzazione INAIL
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe).
  • Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
  • Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
  • Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
  • Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.». 

Visualizza il tariffario per le verifiche impianti di messa a terra D.P.R. 462/2001

 
Metide srl - P.iva 01222590778


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