Assocert - Associazione Italiana per il Sostegno della Conformità dei Prodotti delle Professioni e delle Certificazioni 
Verifiche 462/01 verifiche art.71
D.Lgs. 81/08
MODELLO 231/01
 

Legge di conversione del Decreto del Fare: importanti novità per le verifiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71 del TUS
Pubblicato il 19/agosto/2013, 11:10


Lo scorso 9 agosto 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 ("decreto del fare") recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Confermate le modifiche al decreto 81, e soprattutto in fase di conversione è stata approvata inoltre la seguente modifica del comma 11 dell'articolo 71 del TUS.

Al comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:
        «f) all'articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente:
        "11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione. e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quaranta cinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive. verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAlL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro"».

Con tale modifica è stata finalmente lasciata, per quanto concerne le verifiche successiva alla prima, al Datore di lavoro la "libera scelta" tra ASL/ARPA e soggetti privati abilitati per l'effettuazione delle verifiche di cui all'articolo in oggetto, evitando così procedure burocratiche spesso complesse e non sempre chiare.

Dal giorno successivo alla pubblicazione della legge 9 agosto 2013 n. 98, avvenuta sul supplemento ordinario n .63 della Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, quindi le aziende potranno direttamente rivolgersi per le verifiche delle attrezzature di lavoro presenti nell'allegato VII del decreto legislativo 81/08 ai soggetti privati abilitati per la regione di appartenenza oltre che ancora ai soggetti pubblici citati in precedenza.
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